Divieti di circolazione per i mezzi pesanti: confermato il calendario per l’estate 2023

Il Ministero dei Trasporti ha annunciato nei giorni scorsi con un nuovo decreto tutte le regole relative alle limitazioni riguardanti la circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri urbani. Si tratta di un DDL che fa riferimento a tutti i camion con massa superiore alle 7.5 tonnellate per il trasporto merci e ai veicoli eccezionali o con carichi eccezionali.

I divieti in arrivo imporranno limitazioni allo stesso tempo anche a tutti i trattori stradali e alle macchine agricole: attenzione perché in questo caso il peso è calcolato sulla tara del veicolo (cioè il peso del mezzo al netto del suo carico sulla ralla).

In base all’accordo internazionale ADR, inoltre, è importante ricordare che è vietato il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, indipendentemente dalla quantità di merce trasportata. Il divieto si applica anche per specifiche fasce orarie per i giorni indicati a calendario di seguito, oltre che dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dei sabati e dalle ore 00:00 alle ore 00:00 delle domeniche nella forbice temporale che va dal 20 maggio al 3 settembre 2023.

Divieti di circolazione dei mezzi pesanti: le date del calendario estivo 2023

A partire dalle ore 22:00 della festa della Repubblica, il 2 giugno, tutti i camion potranno ricominciare a circolare fino alle 7.00 di domenica 5 giugno, quando prenderà il via il già citato divietodomenicale.

Il calendario estivo parte proprio dal mese di giugno fino a settembre compreso. La differenza sostanziale è che il divieto domenicale, in questo caso, sarà attivo dalle ore 7:00 e non più dalle ore 9:00. Da luglio in poi le limitazioni alla circolazione si estenderanno anche al sabato, e questo fino alla fine del mese di agosto.

È importante ricordare che nelle ultime 2 settimane di luglio e nelle prime due di agosto i divieti saranno in vigore anche il venerdì e il giorno di Ferragosto, il 15 agosto.

Le deroghe

Il decreto prevede in ogni caso anche specifiche deroghe. Le limitazioni ad esempio non si applicano rispetto al trasporto intermodale (com’è, per esempio, quello dei container) anche se esso dovesse avvenire all’interno dei confini nazionali. Il divieto non è inoltre applicabile per i mezzi dedicati al trasporto di alimenti per animali d’allevamento e per i mezzi che abbiano necessità dell’intervento di riparazione in un’officina fuori dal centro abitato dove abbia sede l’impresa.

Vale lo stesso discorso anche per i veicoli costretti a effettuare il rientro alla residenza del loro autista (o alla sede dell’azienda). C’è inoltre un’altra eccezione che si applica per tutti i veicoli che trasportano dispositivi di protezione individuale come le mascherine che tutti abbiamo imparato a conoscere nei mesi più difficili della pandemia di Covid-19.

Le agevolazioni per i veicoli provenienti dall’estero

Il governo ha sviluppato inoltre quattro distinti punti rispetto ai mezzi pesanti che provengono da paesi esteri, per i quali sono previste le seguenti agevolazioni qui sotto riportate come recita il DDL:                                

  1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro.
                                                                         
  2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro.
                                                                         
  3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
                                                                 
  4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.